L’articolo 14 al primo comma recita: “La
licenza di pesca sportiva che
autorizza l’esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione
in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del
versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento
d’identità valido.” Finalmente un esempio concreto di
semplificazione ed un piccolo risparmio per il pescatore; niente più foto
tessere e marche da bollo ogni sei anni, inoltre cesserà definitivamente
l’eterno dibattito sulla data da considerare come scadenza se quella del
pagamento o quella della licenza.
In pratica dal 23 novembre 2012 non sarà più
neccessario recarsi all’uficio pesca del proprio comune per chiedere il
rilascio della licenza ma sarà sufficiente effettuare il versamento della tassa
di concessione regionale presso un qualsiasi ufficio postale esattamente come
se si trattasse di un semplice rinnovo.
Ricordiamo inoltre che sono esentati dal versamento gli
ultrasessantacinquenni (art.14 c.2 l. e) ed i minori di dodici anni (art.14 c.2 l. c) purchè
accompagnati da un maggiorenne in possesso di regolare licenza (ricevuta di
versamento) od esentato ai sensi dell’articolo 14.
Consigliamo d'ognimodo la lettura della Legge scaricabile a
questo link.
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